Lavoratrici madri: le indicazioni per il bonus nel 2025

Riepilogate le novità previste dalla Legge n. 213/2023 e dalla Legge n. 207/2024 (INPS, messaggio 31 gennaio 2025, n. 401).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito un quadro riassuntivo delle novità previste dalle leggi di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e 2025 (Legge n. 207/2024) in materia di Bonus mamme.

In particolare, la Legge di bilancio 2024 ha previsto un esonero totale dei contributi previdenziali per le madri di 3 o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questo esonero, che può arrivare fino a 3.000 euro annui, è applicabile solo alle lavoratrici con contratto dipendente a tempo indeterminato, escludendo i rapporti di lavoro domestico (articolo 1, comma 180, Legge n. 213/2023). In considerazione dell’espressa previsione dell’efficacia temporale della suddetta misura fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026.

In via sperimentale, ai sensi del successivo comma 181, tale esonero è stato esteso, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. La suddetta estensione, però, non è più applicabile dal 1° gennaio 2025.

In tali ipotesi, la decontribuzione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Dal canto suo, la Legge di bilancio 2025 ha previsto un parziale esonero contributivo per le lavoratrici madri di 2 o più figli, a condizione che il reddito non superi i 40.000 euro annui. Questo esonero sarà valido fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e non sarà cumulabile per gli anni 2025 e 2026 con l’esonero previsto dalla Legge di bilancio 2024. A partire dal 2027, per le madri di 3 o più figli, l’esonero si estende fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. 

L’adozione di un decreto attuativo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornirà ulteriori indicazioni sulla gestione di queste agevolazioni.

CCNL Commercio (Cifa-Confsal): con l’accordo previsti nuovi minimi retributivi

Dal 1° gennaio 2025 sono previsti nuovi importi tabellari

Il 15 gennaio 2025 Cifa Italia, Confsal Federlavoratori e Confsal hanno sottoscritto un verbale di accordo con il quale hanno stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2025 siano adeguati i minimi tabellari in essere e che vengano applicate nuove tabelle salariali ai lavoratori del settore commercio, terziario, distribuzione, servizi, pubblici esercizi e turismo. Pertanto, le nuove retribuzioni sono quelle indicate nelle tabelle di seguito. 

Minimi retributivi settore commercio, terziario, distribuzione e servizi

Livello Minimo dall’1.6.2024 al 28.2.2025 Minimo dall’1.3.2025 al 31.10.2025 Minimo dall’1.11.2025
Quadro 2.880 2.930 2.990
1 2.410 2.455 2.510
2 2.150 2.190 2.240
3 1.915 1.945 1.990
4 1.725 1.750 1.790
5 1.605 1.630 1.660
6 1.495 1.515 1.545
7 1.355 1.375 1.405

L’importo del minimo relativo al Quadro è comprensivo dell’indennità di funzione pari a 180,00 euro mensili lordi.

Minimi retributivi settore turismo e pubblici esercizi

Livello Minimo dall’1.6.2024 al 31.5.2025 Minimo dall’1.6.2025
Quadro 2.230 2.290
1 1.995 2.045
2 1.825 1.870
3 1.720 1.765
4 1.625 1.665
5 1.520 1.560
6S 1.465 1.500
6 1.445 1.480
7 1.375 1.390

L’importo del minimo relativo al Quadro è comprensivo dell’indennità di funzione pari a 70,00 euro mensili lordi. 

Manageritalia: tutte le novità per il 2025

Ampliate le prestazioni di welfare, assistenza sanitaria, copertura rischi e la parte retributiva dei contratti dei dirigenti

Manageritalia prevede, per i propri iscritti, un supporto concreto per i genitori ed i loro bambini dai 0 a 3 anni attraverso il Progetto Genitorialità. Difatti, viene introdotto il rimborso integrale delle prestazioni sanitarie erogate presso le strutture convenzionate. Pertanto, da queste non sarà applicata alcuna franchigia per qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria come ricoveri, fisioterapie, odontoiatria, diagnostica e altro, solitamente soggette a compartecipazione da parte dell’assistito. 
Inoltre, si ricorda l’accordo siglato nei mesi scorsi con le imprese di assicurazione, che definisce le nuove condizioni della Convenzione Pastore dal 2025 al 2031. 
Infine, Manageritalia informa che a inizio anno è stata accreditata la seconda tranche del credito welfare, sulla Piattaforma welfare dirigenti terziario, stabilito dai rinnovi contrattuali del 2023. Qualora non sia stato speso tutto il credito welfare 2024 si andrà a sommare a quello per il 2025. 
Tale Piattaforma permette ai dirigenti in servizio di accedere ad una serie di servizi di welfare per sè ed i familiari. Difatti, il credito welfare potrà essere destinato per:
– versamento al Fondo Mario Negri;
– acquisto di un piano sanitario integrativo al Fasdac per il dirigente e i suoi familiari con la Cassa sanitaria Carlo De Lellis;
– attivazione di pacchetti prevenzione per i familiari;
– acquisto di corsi di formazione per i familiari, anche non conviventi, tramite Cfmt;
– acquisto di pacchetti di istruzione e ricreazione per i figli; acquisto di pacchetti socio-assistenziali e psicologo;
– attivazione di pacchetti di telemedicina e telemonitoraggio;
– rimborso spese scolastiche, assistenziali e per il trasporto pubblico.

Elba: contributi alle aziende per l’innovazione tecnologica

Spesa minima dell’investimento pari a 7.500 euro per fatture emesse nell’anno 2024

L’Elba, l’Ente Bilaterale Lombardo Bilaterale dell’Artigianato, ha previsto l’erogazione di contributi alle imprese che nel corso dell’anno 2024 hanno realizzato investimenti di innovazione tecnologica,  con particolare riferimento: 
– allo sviluppo di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented;
– a promuovere l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0.
Il contributo è concesso nella misura del:
10% dell’investimento con un importo massimo di 2.000 euro;
– 10% dell’investimento con un importo massimo di  4.000 euro in caso di impresa costituita in prevalenza da giovani fino a 35 anni di età.
La spesa minima dell’investimento pari ad 7.500 euro, IVA esclusa, per fatture emesse nel  2024 e pagate entro il 30 aprile 2025.
La richiesta deve essere presentate entro e non oltre il 30 aprile 2025.

Fondo Salute Sempre: iscrizione familiari e pensionati entro il 28 febbraio

Prorogati i servizi con UniSalute fino al 2026

Dal 7 gennaio 2025 è ripartita la campagna adesioni al Fondo Salute Sempre per familiari e pensionati del settore, relativa all’annualità 2025. L’adesione dovrà avvenire entro le ore 17:00 del 28 febbraio 2025. I costi sono pari a:
140,00 euro per la polizza per familiare;
600,00 euro per la polizza per pensionati. 
Con il nuovo piano sanitario, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la franchigia in rete per visite specialistiche, alta specializzazione ed accertamenti diagnostici è pari a 35,00 euro. Il Fondo informa inoltre gli iscritti che i servizi con il partner assicurativo UniSalute sono stati prorogati fino al 1° gennaio 2026.

Bonus giovani e donne: ok dalla Commissione europea

Approvate le misure previste dal Decreto Coesione che prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 31 gennaio 2025).

Luce verde dalla Commissione europea per i Bonus giovani e donne previsti dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024). L’approvazione da parte di Bruxelles apre così la strada per l’approvazione dei decreti attuativi delle due misure che prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro.

Tali risorse sono in parte finanziate attraverso FSE+, per l’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato e di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente. L’esonero ha un tetto massimo di 500 euro al mese per singolo lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al sud e donne.

La Commissione europea ha autorizzato la misura italiana come aiuto di Stato a favore dell’occupazione compatibile ai sensi dell’articolo 107(3)(c) del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU). Si tratta della prima decisione di autorizzazione ottenuta al di fuori dei Quadri Temporanei, con regole più rigorose di quelle applicabili nel periodo della crisi sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e del conflitto in Ucraina

In particolare, per la Commissione europea le misure sono necessarie, appropriate e proporzionate al raggiungimento dell’obiettivo, nonché contenenti le sufficienti garanzie per evitare abusi e distorsioni della concorrenza.

CCNL Istituti Investigativi (Federpol): siglato il rinnovo per i dipendenti del settore

Previsti nuovi minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2025

Il 14 gennaio 2025 Federpol e Fesica-Confsal hanno siglato l’accordo di rinnovo per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare. Il contratto ha durata triennale e decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027. Le Parti si sono accordate per riunirsi alla fine del 2026 per valutare l’adeguamento delle retribuzioni in base alle variazioni dell’indice IPCA. Viene stabilito che, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 6 mesi dalla scadenza del CCNL, venga erogata un’indennità pari a 50% del tasso di inflazione applicato al minimo tabellare. Inoltre, il rinnovo stabilisce nuovi minimi retributivi con aumenti erogati in 2 tranches: 1° gennaio 2025 e 1° gennaio 2026. Gli importi sono riportati nella tabella di seguito. 

Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro 1.922,00 1.950,00
1° livello 1.742,00 1.770,00
2° livello 1.552,00 1.580,00
3° livello 1.462,00 1.490,00
4° livello Super 1.422,00 1.450,00
4° livello 1.362,00 1.390,00
5° livello Super 1.302,00 1.330,00
5° livello 1.262,00 1.290,00
6° livello 1.202,00 1.230,00
7° livello 1.122,00 1.150,00

 

Locali sotterranei o semisotterranei: prime indicazioni operative

Le nuove competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli adempimenti dei datori (INL, nota 29 gennaio 2025, n. 811)

Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) con l’articolo 1, comma 1, lettera e) ha  attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei,  prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite PEC prima dell’utilizzo dei locali.

In particolare, la novella normativa è entrata in vigore il 12 gennaio 2025 e con essa vengono sostituiti interamente i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008. Come detto, le modifiche normative intervenute attribuiscono all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite Pec prima dell’utilizzo degli stessi. Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”. Non è possibile presentare la comunicazione se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi.

La comunicazione in questione può essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite PEC, al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. La citata comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva puntualmente il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili. Inoltre, dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, circa la conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia; l’agibilità dei locali; il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; il rispetto della sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione; la sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali; la sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione; la conformità di tutti gli impianti presenti alla normativa vigente.

Qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione, l’articolo 65, comma 3, cit. prevede, per l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, la possibilità di richiedere “ulteriori informazioni”. In tal caso, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.

CCNL Lavoro domestico: dal 1° gennaio aumenti moderati per colf, badanti e baby sitter

I salari sono stati adeguati all’inflazione, con una crescita dello 0,96%

Le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali Fidaldo e Domina si sono riunite nei giorni scorsi, come accade ogni anno, per definire l’adeguamento annuale dei salari dei lavoratori domestici, in linea con l’aumento del costo della vita rilevato dall’ISTAT.
In attesa della pubblicazione del testo ufficiale dell’accordo, si rendono disponibili le tabelle retributive anticipate dall’associazione Domina.

Tabella A

Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)
Livelli Valori mensili Indennità
A 736,25  
AS 870,13  
B 937,06   
BS 1.003,99  
C 1.070,94  
CS 1.137,86  
D 1.338,65 197,95
DS 1.405,58 197,95

Tabella B

Lavoratori di cui art. 14 co. 2
Livelli Valori mensili
B 669,32
BS 702,81
C 776,40

Tabella C

Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)
Livelli Valori orari
A 5,35 
AS 6,30
B 6,68
BS 7,10
C 7,49
CS 7,91
D 9,12
DS 9,50

Tabella D

Assistenza notturna Art. 10 (Valori mensili)
Livelli Autosufficienti Non autosufficienti
BS 1.154,58  
CS   1.308,53
DS   1.616,46

Tabella E

Presenza notturna Art. 11
Livelli Valori mensili
Liv. Unico 773,06

Tabella F

Indennità (valori giornalieri)
 Livelli Pranzo e/o colazione Cena Alloggio Totale indennità Vitto e alloggio
BS 2,31 2,31 1,98 6,60

Tabella G

Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9
Livello Valori orari
CS 8,49
DS 10,25

Tabella H

Indennità art. 34 co. 3
Livello Valori mensili Valori mensili Lavoratori tab. B Valori orari
BS 132,04 92,51 0,80

Tabella I

Indennità art. 34 co. 4
Livello Valori mensili Valori orari
CS 114,05 0,67
DS 114,05 0,67

Tabella L

Indennità art. 34 co. 7
Livello Valori mensili
B 9,13
BS 11,41
CS 11,41

Variazione Indice ISTAT: 1,2%

Manageritalia: rinnovata la convenzione Pastore

Il rinnovo porterà ulteriori vantaggi fino al 2031

Attraverso un accordo firmato nei mesi scorsi, sono state definite le nuove condizioni della Convenzione Pastore, come il mantenimento della gestione separata (la Previr) ed il miglioramento del rendimento trattenuto dalle compagnie, che passa allo 0,65% fisso. 
Inoltre, è previsto un miglioramento della garanzia in caso di morte, attraverso l’aumento nei capitali che consentiranno di offrire due garanzie nuove:
– la dread disease, che in caso di malattia che in caso di malattia grave garantisce una liquidazione pari al 5% della somma assicurata per il caso morte, con un minimo di 13mila euro;
– l’una tantum sulla Long term care, che erogherà un capitale iniziale aggiuntivo pari a 5 volte la rendita mensile non appena accertata la non autosufficienza.
A seguire, sono stati introdotti miglioramenti in base all’età sia per i giovani, con un aumento dell’accantonamento individuale e un capitale assicurato per la dread disease di oltre 20.000 euro; sia per gli over 50, con un aumento della Temporanea caso morte di 20mila euro, arrivando a 160mila euro, e un capitale assicurato per la dread disease di 13mila euro.
Per le Convenzioni scadute, la validità dei minimi garantiti è stata estesa di 10 anni, dai 65 ai 75 anni. Viene inoltre concesso di reinvestire il capitale liberatosi a questa età, senza costi di ingresso, nella Nuova Capitello, con gli stessi rendimenti della Convenzione contrattuale. 
Per la Long term care, ai dirigenti in servizio ed ai volontari, è stata anticipata l’età (da 66 a 55 anni) nella quale possono scegliere di passare alla forma “a vita intera” da quella “temporanea”, pagando quindi un premio annuo più basso. Inoltre, i volontari potranno pagare anche solo il contributo Long term care nella forma “a vita intera”.
Infine, per la Nuova Capitello, è stato allineato il rendimento trattenuto a quello della Convenzione dei dirigenti, passando dallo 0,70 allo 0,65%.