Le indicazioni operative sugli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per l’occupazione

Fornite le modalità di esposizione dei dati nei flussi Uniemens (INPS, messaggio 6 novembre 2025, n. 3344).

L’INPS ha illustrato le proprie indicazioni operative in materia di incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale (articolo 4-ter del D.L. n. 4/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 28/2024). In sostanza, il citato articolo 4-ter ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, uno specifico incentivo rivolto alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerga un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.

In particolare, le suddette imprese possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

In tale accordo deve essere previsto un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

La nuova impresa può sottoscrivere il suddetto accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione.

L’esonero contributivo

Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo (comma 4 dell’articolo 4-ter) per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di un importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.

Il beneficio contributivo spetta altresì per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le condizioni

Ai sensi del comma 5 dell’articolo in argomento, la misura agevolativa spetta a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio. Di conseguenza, ai fini dell’erogazione degli incentivi in trattazione, deve essere individuata puntualmente e in via preliminare la platea dei destinatari della misura.

L’INPS può procedere al suo riconoscimento solo a seguito della trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’elenco dei destinatari della misura e dell’ammontare dell’esonero calcolato. In particolare, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in argomento, ai datori di lavoro interessati, a seguito della specifica comunicazione effettuata dal Ministero, viene attribuito dall’INPS il codice di autorizzazione (CA) “2L”, che assume il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”.

Con specifico riferimento alla realizzazione del piano formativo per i lavoratori interessati, secondo quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 4-ter, l’Ispettorato nazionale del lavoro procede alla verifica della corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro, sulla base degli accordi sottoscritti e trasmessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il datore di lavoro si impegna a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni societarie straordinarie per almeno 48 mesi (lettera e) del comma 2 dell’articolo 4-ter). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.I. 23 gennaio 2025 è consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. 

Infine, il messaggio in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

CCNL Amministratori di condominio: definiti gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale

Dal 1° ottobre 2025 verrà riconosciuta ai lavoratori l’Indennità di Vacanza Contrattuale mensile

Il 31 ottobre 2025 le associazioni datoriali Saci e Anaci, insieme all’organizzazione sindacale Cisal Terziario, hanno sottoscritto un accordo per definire l’Indennità di Vacanza Contrattuale per i lavoratori a cui si applica il CCNL degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili, Società di servizi integrati alla proprietà immobiliare.

A partire dal 1° Ottobre 2025 verrà riconosciuta l‘Indennità di Vacanza Contrattuale mensile, come da tabella che segue.

 

Livello Base per il calcolo dell’I.V.C.  I.V.C. lorda 
Quadro 2.210,63  176,85 
A1 1.915,88  153,27 
A2 1.719,38  137,55 
B1 1.522,88  121,83 
B2 1.375,50  110,04 
C1 1.277,25  102,18 
C2 1.179,00  94,32 
D1 1.100,40  88,03 
D2 982,50  78,60 

Entro il mese di dicembre 2025, in attesa del rinnovo del CCNL, le Parti hanno anche ricordato l’obbligo di riconoscere ai lavoratori la seconda rata annuale del Welfare Contrattuale (600,00 euro, da anticipare al 50% a luglio e il restante 50% entro dicembre; per i lavoratori inquadrati come Quadri, l’importo annuale è pari a 1.200,00 euro). In caso di mancato versamento della prima rata, l’intero importo del Welfare Contrattuale deve essere accreditato entro il 31 dicembre 2025.

CCNL Dirigenti – Aziende Commerciali: sottoscritta l’ipotesi di rinnovo

Rinnovato il contratto per i Dirigenti del Terziario per il triennio 2026–2028

Il 5 novembre 2025 le Parti sociali Confcommercio e Manageritalia – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi e Terziario Avanzato hanno siglato l’ipotesi di accordo per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Con tale accordo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e resterà valido fino al 31 dicembre 2028, viene stabilito un aumento retributivo progressivo pari a:

320,00 euro mensili, con decorrenza dal 2026;

260,00 euro mensili dal 2027;

220,00 euro mensili dal 2028.

Inoltre, viene stabilito un credito welfare annuale, destinabile al Fondo Mario Negri, pari a 1.500,00 euro per ciascun dirigente nel triennio 2026-2028.

Sul fronte normativo, vengono introdotte nuove garanzie per i dirigenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o degenerative ed istituito un nuovo organismo dedicato a diversità, equità, inclusione e trasparenza retributiva, per promuovere una cultura del lavoro equa e sostenibile (Osservatorio nazionale).

CCNL Vetro, Lampade e Display: partita la trattativa per il rinnovo contrattuale

Avviata la trattativa con al centro i punti della piattaforma sindacale

Con un comunicato stampa del 5 novembre 2025, le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, insieme ad Assovetro, hanno reso noto l’inizio delle trattative per il rinnovo contrattuale del CCNL Vetro, Lampade e Display per il triennio 2026-2028. Il contratto scade il 31 dicembre prossimo. 
Le Parti hanno presentato nella piattaforma rivendicativa un aumento salariale complessivo di 235,00 euro. Le altre tematiche introdotte riguardano la rappresentanza sindacale; l’inserimento e il percorso alternativo di donne e giovani nei settori vetrari; una revisione del sistema classificatorio per l’elevata professionalità e la riduzione dell’orario di lavoro. È stato chiesto, inoltre, il potenziamento dei temi relativi alla salute, sicurezza e ambiente, oltre alla formazione e alla contrattazione di secondo livello. 

CCNL Multiservizi (Conflavoro-Confsal): sottoscritto verbale di interpretazione autentica

Le Parti Sociali hanno stabilito le modalità di erogazione dell’importo Una Tantum

Le Parti Sociali Conflavoro PMI, Confsal e Fesica hanno sottoscritto in data 4 novembre 2025 un accordo di interpretazione autentica per garantire una corretta e uniforme attuazione dell’accordo economico del 27 ottobre 2025 e del CCNL in generale, procedendo alla definizione puntuale dei criteri e delle modalità di erogazione dell’importo Una Tantum. 

L’una tantum è attribuita a favore dei lavoratori e delle lavoratrici in forza alla data di decorrenza economica del rinnovo contrattuale, che abbiano maturato anzianità di servizio nel periodo di riferimento. Tale importo verrà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo luglio-settembre 2025, considerando mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, le aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione ai sensi di legge o di contratto. Al personale assunto a tempo parziale, l’importo spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro individuale. Per gli apprendisti, l’importo è da considerare è quello previsto per il livello di inquadramento in essere alla data di decorrenza del rinnovo economico. L’importo spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro individuale. Ai lavoratori e alle lavoratrici a tempo determinato, l’importo spetta qualora risultino in forza alla data di decorrenza economica del rinnovo e abbiano maturato almeno 15 giorni di anzianità di servizio nel periodo di riferimento. 

Gli importi erogati a titolo di una tantum non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, legale o previdenziale, né del trattamento di fine rapporto. Gli stessi non sono assorbibili da eventuali superminimi individuali o collettivi.

 

Livelli Importo
Quadri 334,05
Primo Livello 310,35
Secondo livello  270,75
Terzo livello  226,35
Quarto livello 207,45
Quinto livello 194,40
Sesto livello  182,25
Settimo livello 169,65

 

CCNL Poste: siglato un nuovo accordo su Rete Corriere e Rete Portalettere

Prosegue l’aggiornamento dell’asset logistico dell’azienda

Lo scorso 28 ottobre 2025 le Sigle sindacali Slp-Cisl, Confsal- Com.ni, Failp-Cisal, Fnc-Ugl Com.ni e Poste Italiane Spa hanno siglato un verbale di accordo in tema di riorganizzazione della rete postale e rete corriere. 

In merito allo svolgimento della prestazione della Rete Corriere, l’accordo conferma il limite annuale di 250 ore di lavoro straordinario pro capite previsto dal contratto vigente e stabilisce l’applicazione, dal 1° novembre 2025, della disciplina dei buoni pasto per il personale con prestazione articolata su 5 giorni a settimana e intervallo per il pasto di 15 minuti.

Inoltre, a fronte della diminuzione della corrispondenza tradizionale e della crescita dei pacchi, sono state introdotte soluzioni di automazione per la lavorazione nei Centri di Smistamento, ridefinendo l’asset produttivo.

Per quanto riguarda le Politiche Attive del Lavoro, le Parti stabiliscono dettagli numerici e tempistiche degli interventi già previsti con l’accordo del 20 marzo 2025.

Un punto centrale è la necessità di realizzare tempestivamente le stabilizzazioni aggiuntive riferite alla Rete Portalettere. A tal fine, si procederà con lo scorrimento delle graduatorie pubblicate in data 18 luglio 2025.

Per quanto concerne le stabilizzazioni relative ai Nodi Rete Corriere in partenza nel 2026, si prevede che il processo sia avviato a novembre 2025. 

Infine, in previsione del potenziale fabbisogno emergente sulla Rete Portalettere, nel caso in cui le risorse effettive che transiteranno dalla Rete PTL alla Rete Corriere dovessero essere inferiori a 103 unità, le esigenze saranno coperte aumentando le stabilizzazioni sulla Rete Corriere nel 2026.

L’Azienda si impegna a diffondere linee guida specifiche ai Responsabili dei Centri della Rete Corrieri per uniformare le modalità di svolgimento delle attività su tutto il territorio.

È previsto un incontro a livello nazionale nel primo semestre 2026 per approfondire le tematiche relative alle attività di smistamento.

Risorse dall’INAIL per la formazione dei lavoratori e dei RLS

Nel Decreto sicurezza sul lavoro sono previsti interventi per 35 milioni di euro a decorrere dal 2026 (D.L.  31 ottobre 2025, n. 159).

L’articolo 5 del Decreto sicurezza sul lavoro (D.L. n. 159/2025) stabilisce che l’INAIL, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, trasferisca 35 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale.

Si tratta di risorse stanziate nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022.

Inoltre, l’importato citato servirà anche al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Iniziative di formazione per prevenire gli infortuni

L’INAIL dovrà promuovere anche con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, per incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica.

Peraltro, l’Istituto promuoverà campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

Invece, per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, sarà la contrattazione collettiva nazionale a disciplinare le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.

Il fascicolo elettronico del lavoratore

 Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione citate dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore viene considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e gli organi di vigilanza ne tengono conto ai fini della verifica degli obblighi prescritti dal decreto in commento.

CCNL Metalmeccanica Industria: previsti prossimi incontri per la trattativa di rinnovo

Previsto nelle giornate del 13 e 14 novembre il prosieguo della negoziazione

Con un comunicato stampa rilasciato il 31 ottobre 2025, le Sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm informano che durante l’ultimo incontro son stati registrati alcuni avanzamenti sul piano normativo.

Invero, sono state constate delle aperture in materia di salute e sicurezza, come la previsione di un sistema di segnalazioni in tutte le aziende degli elementi di criticità e pericolo, in caso di infortuni la previsione di un apposito incontro di analisi tra RSPP e RLS e il ricorso al break formativo come modalità prioritaria nei casi di infortuni.

Inoltre, si è discusso circa:

– l’aumento delle ore di formazione per gli RLS;

– implementazione delle casistiche nell’ambito del diritto soggettivo alla formazione;

– rafforzamento del diritto di informazione per le RSU;

– miglioramenti in materia di patologie gravi e diritti per i lavoratori immigrati.

La trattativa di rinnovo proseguirà nelle giornate del 13 e 14 novembre prossimo, affrontando tematiche quali mercato del lavoro, appalti, orari e salari

 

CCNL Emittenti televisive: siglato il rinnovo del contratto

Aumenti economici e Una Tantum per i settori televisivo e radiofonico

Dopo mesi di trattative, lo scorso 3 novembre 2025, le Sigle sindacali Uilcom-Uil, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e le Parti datoriali Confindustria Radio Televisioni, Anica hanno siglato il rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2025-2027.

I sindacati hanno definito l’accordo un risultato positivo che fornisce risposte concrete ai lavoratori del comparto.

Dal punto di vista economico, al fine di restituire il potere di acquisto ai lavoratori e permettere loro di recuperare l’inflazione pregressa, il suddetto rinnovo prevede degli incrementi retributivi a regime pari a:

205,00 euro di aumento e 300,00 euro a titolo di Una Tantum per il settore Tv;

165,00 euro di aumento e 200,00 euro di Una Tantum per il settore Radio.

Dal punto di vista normativo l’accordo introduce delle novità sulle regole riguardanti le malattie oncologiche. Ulteriori temi come permessi per genitorialità e violenza di genere saranno affrontati dall’Osservatorio Nazionale di Settore da febbraio 2026.

Viene istituita, inoltre, all’interno dell’Osservatorio Nazionale, una sezione bilaterale per le nuove tecnologie con l’obiettivo di aggiornare e adeguare gli inquadramenti e i profili professionali per affrontare l’impatto crescente dell’Intelligenza Artificiale e contrastare l’obsolescenza professionale.

Il rinnovo sarà sottoposto all’approvazione definitiva dei lavoratori nelle assemblee che si terranno nelle prossime settimane.

CCNL Scuole Private (Fiinsei-Confal): sottoscritto il rinnovo contrattuale per i dipendenti del settore

Il rinnovo prevede nuovi minimi e l’erogazione dell’Una Tantum entro il prossimo 31 dicembre

Il 28 ottobre 2025 Fiinsei, Confimprese Italia insieme a Ciu-UnionQuadri e Confal-Federazione Scuola hanno siglato il rinnovo contrattuale 2025/2028 che si applica ai dipendenti delle scuole di ogni ordine e grado associate a Fiinsei in Italia e all’Estero. Il contratto decorre dal 1° settembre 2025 e scade il 31 agosto 2028.

Tra le novità previste si segnalano incrementi retributivi e il pagamento dell’Una Tantum entro il 31 dicembre 2025.

Livello Minimo mensile/orario Orario ordinario mensile
I Livello – Operai 1.350,00 euro 173 (4.33×40) ore sett.li
Il Livello – Impiegato d’ordine 1.400,00 euro 173 (4.33×40) ore sett.li
III Livello – Impiegato di concetto 1.500,00 euro 173 (4.33×40) ore sett.li
IV Livello – Dirigenti servizi amministrativi 1.900,00 euro 173 (4.33×40) ore sett.li
V Livello – Docenti di scuola dell’infanzia 1.480,00 euro 165 (4,33×38) ore sett.li
VI Livello – Docenti di scuola primaria 1.600,00 euro 165 (4,33×38) ore sett.li
VII Livello – Docenti di scuola secondaria di I e II grado 2.230,00 euro 165 (4,33×38) ore sett.li
VIII Livello – Dirigenti scuole di ogni ordine e grado 2.470,00 euro 173 (4.33×40) ore sett.li

Viene precisato che al docente con incarico di coordinatore delle attività didattiche deve essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che viene stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.

Entro il 31 dicembre 2025 è prevista l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 200,00 euro per il personale non docente al III livello impegnato per carchi di lavoro riguardanti l’adozione del registro elettronico, la pagella elettronica ed il protocollo informatico.

Inoltre, viene stabilito che il compenso da corrispondere ai personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in 18,20 euro

Per quanto concerne i contratti a tempo determinato, per il personale docente non abilitato è previsto che, in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato al personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali. Inoltre, il contratto a tempo determinato, comprensivo dei rinnovi e/o delle proroghe aventi ad oggetto l’incarico di insegnamento, includendo anche rinnovi e/o proroghe eventualmente avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente contratto, non può avere una durata superiore a 12 mesi aumentato di ulteriori 72 mesi e ulteriormente fino all’espletamento delle procedure concorsuali che permettono il conseguimento dell’abilitazione. 
Per quanto riguarda, invece, l’apprendistato professionalizzante, la durata per il IV livello è fissata in 36 mesi
Inoltre, sono previsti aumenti per l’indennità dei congedi parentali è pari a:
80% ai lavoratori dipendenti che finiscono il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023;
– 80% ai lavoratori dipendenti che concludono il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024. 
Per ottenere l’indennità più alta, il congedo parentale deve essere utilizzato entro il 6° anno di vita del bambino (oppure entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, ma comunque non oltre il compimento dei 18 anni). L’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale. L’elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore. L’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari.